Detrazione al 20% del canone per i ragazzi da 20 a 31 anni con redditi entro 15.493,71 euro. Restano gli altri bonus per abitazioni principali
Novità e conferme sul fronte delle detrazioni per i canoni di affitto. Da quest’anno i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti che stipulano un contratto di locazione per l’intera unità immobiliare o porzione di essa in base alla legge 431/1998, possono contare su una detrazione Irpef più generosa. La legge di Bilancio 2022, infatti, ha riscritto il bonus, incrementando il limite massimo che ora può raggiungere il 20% del canone di locazione.
La detrazione “base” che, come negli anni passati, resta pari a 991,60 euro può arrivare fino a 2.000 euro se, applicando la percentuale del 20% al canone pattuito, risulta un importo maggiore. Per usufruire dell’agevolazione occorre che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro e l'immobile deve essere destinato a propria “residenza”, necessariamente diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Per come è stata riformulata la norma, in attesa di chiarimenti ufficiali in proposito, si ritiene che l’inquilino debba trasferire anche la residenza nell’immobile locato, non essendo più sufficiente la sola destinazione ad abitazione principale. Altra novità consiste nell’arco di tempo in cui si può beneficiare della detrazione che spetta ora per i primi quattro anni di durata contrattuale, anziché per i primi tre come previsto fino all’anno scorso. Rispetto alla versione previgente, inoltre, che stabiliva l’applicabilità del bonus ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, la nuova formulazione della norma fa riferimento ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti.
Da evidenziare, infine, la precisazione da parte del legislatore circa la possibilità di usufruire dello sconto in presenza di un contratto che riguardi anche una sola porzione dell’immobile anziché l’intero. Nulla è cambiato invece per le altre detrazioni spettanti agli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. Per i contribuenti che hanno stipulato o rinnovato un contratto secondo la legge 431/1998, spetta una detrazione di 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e di 150euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41euro. In presenza di un contratto a canone concordato, la detrazione, fermi restando i limiti di reddito prima ricordati, sale rispettivamente a 495,80euro e a 247,90euro.
I lavoratori dipendenti che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza in un’altra regione e in un Comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, invece, possono usufruire per i primi tre anni di uno sconto fiscale pari a 991,60euro, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71euro, che scende a 495,80euro, se il reddito sale a 30.987,41euro. Le detrazioni per gli inquilini devono essere rapportate al numero di giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale e, in caso di più conduttori, occorre ripartirle tra i cointestatari del contratto. Non sono cumulabili nello stesso periodo d’imposta, ma sono tra loro alternative, per cui il contribuente ha diritto di scegliere quella più conveniente. Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, è consentito applicare per i diversi periodi di tempo detrazioni differenti, ma il numero complessivo dei giorni non può essere superiore a 365.
Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che la parte di detrazione eccedente l’irpef lorda diminuita delle detrazioni per carichi familiari e per redditi di lavoro dipendente, pensione e altri redditi, si “trasforma” in credito d’imposta da indicare nella dichiarazione dei redditi e si può compensare con altre imposte attraverso il modello F24 oppure chiedere a rimborso. Se il contratto è stato stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può usufruire della detrazione per l’intero importo, poiché al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la detrazione di competenza sotto forma di credito d’imposta.