In allegato troverete sempre le ultime informazioni sulle nuove prestazioni previdenziali, sui bonus e tutte le altre attività di patronato.
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La Responsabile del Servizio Previdenziale della FEDER.CASA di Roma e Lazio e la Signora Capomagi Chiara.
Assistenza e servizi
Il patronato offre servizi di consulenza, assistenza e tutela in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all’ estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione. La professionalità e la preparazione dei nostri operatori in pratiche di Patronato, faranno in modo che, nel caso tu abbia i requisiti per usufruire della prestazione richiesta, la stessa ti verrà erogate nel minor tempo possibile.
L'avvocato Paolo Marini e il suo studio, si occupa del settore legale per il previdenziale FEDER.CASA ed è un componente il Consiglio Provinciale della FEDER.CASA.
Disoccupazione
Le indennità di disoccupazione proteggono e sostengono i lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro. La disoccupazione viene versata per un periodo di tempo limitato, la cui durata dipende dalle giornate lavorate, mentre l’ importo è pari ad una parte della busta paga. Il sussidio di disoccupazione è una politica di equità sociale introdotta per contrastare la povertà. Il Patronato offre assistenza e consulenza alle pratiche relative all’ indennità di disoccupazione (NASpI, disoccupazione agricola, DIS-COLL …) ed in generale alle prestazioni a sostegno al reddito.L’Assegno Unico prevede requisiti di cittadinanza e soggiorno specifici, così come stabilito dall’art.3 del decreto legislativo n.230/2021 e come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022. Tali requisiti, che ora vedremo insieme, devono essere posseduti nel momento in cui si invia la domanda e per tutto il periodo di ricezione della misura di sostegno alla famiglia.
Quali sono i requisiti di cittadinanza e soggiorno necessari per l’Assegno Unico?
I requisiti di cittadinanza e soggiorno necessari per l’Assegno Unico, in generale, prevedono che, chi richiede tale sostegno al nucleo familiare debba:
Relativamente alla dicitura “o suo familiare”, sono considerati beneficiari dell’Assegno Unico anche:
come riportato dalla Circolare INPS n.23/2022
Inoltre, sono compresi tra i beneficiari dell’Assegno Unico:
(circolare INPS n.23/2022)
Assegno Unico: requisiti di residenza e domicilio
L’Assegno Unico, inoltre, prevede anche requisiti di residenza e domicilio. Nella fattispecie il soggetto che richiede l’Assegno deve essere residente e domiciliato sul territorio nazionale italiano sia nel momento di inoltro della domanda, che per tutto il periodo in cui riceve la prestazione di sostegno al reddito familiare.
Tra le deroghe a questi requisiti però troviamo:
A questo proposito ricordiamo che la presenza di un contratto di lavoro a tempo determinato in essere nel momento in cui si invia la domanda di Assegno Unico, prevede l’erogazione dello stesso per l’intero anno, sebbene la durata del contratto di lavoro medesimo debba essere almeno di sei mesi.
Pagamento imposte sui redditi in Italia
Il pagamento delle imposte sui redditi in Italia è uno degli ulteriori requisiti necessari per beneficiare dell’Assegno Unico. In questo caso sono considerati soggetti passivi dell’imposta “le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato”, come da decreto del Presidente della Repubblica n.971/1986 (TUIR).
Vuoi conoscere tutti i requisiti dell’Assegno Unico? Clicca qui
Invio domanda Assegno Unico
Puoi inviare la domanda per l’Assegno Unico anche attraverso i servizi del Patronato.
Riconosce alle persone con disabilità sia il diritto alla riduzione delle disuguaglianze, sia il diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” dell’art. 2 Costituzione della Repubblica italiana.
Invalidità civile
Secondo l’art. art. 2 della legge n. 118 del 30 marzo del 1971 sono mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico o per insufficienze mentali dovute a difetti sensoriali e funzionali), che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo o, se minori, con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.
La Costituzione italiana tutela la dignità umana attraverso la solidarietà di tutti i cittadini nei confronti di coloro riconosciuti meritevoli di tutela a causa invalidità, minorazioni congenite o acquisite. In particolare, l’assistenza sociale degli invalidi civili si esprime con sostegni economici, quali indennità, assegni e pensioni, e non economici, quali agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi ex legge 104/1992 o collocamento obbligatorio al lavoro.
Per accedere a tali sostegni e protezioni è necessario che la condizione di invalido sia ufficialmente accertata e riconosciuta dalle competenti amministrazioni dello Stato.
Se i cittadini sono minori di anni 18: che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.