Informativa emersione dei rapporti di lavoro e rilascio di permessi di soggiorno temporaneo
(fonte Ministero dell’Interno)
Al via dal 1° giugno le procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. È possibile presentare le istanze fino al 15 luglio.
Il decreto interministeriale 27 maggio 2020 (Gazzetta Ufficiale Serie generale n.137 del 29 maggio 2020) disciplina le modalità per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro dei cittadini extracomunitari, italiani e dell'Unione europea, e per le domande di permesso di soggiorno temporaneo.
È stato adottato in attuazione dell'articolo 103 del D.L. n.34/2020, che ha previsto la possibilità:
- per il datore di lavoro italiano o straniero (di uno Stato membro dell’Unione Europea o titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico Immigrazione) di sottoscrivere un nuovo rapporto di lavoro subordinato o di dichiararne uno irregolarmente instaurato con cittadini italiani o stranieri presenti sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020;
- per gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 di chiedere un permesso di soggiorno della durata di sei mesi.
Non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per:
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’ art.600 del codice penale;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.
Ai sensi del comma 9 del citato art. 103, sono altresì rigettate le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, o non abbia provveduto alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.
Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:
a) che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 13 – commi 1 e 2, lett. c) del D.Lgs. 286/98, e dell’art. 3 del D.L.144/2005, convertito nella L. 155/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 380 del codice di procedura penale o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 381 del codice di procedura penale.
Due differenti procedure regolano la presentazione delle domande agli uffici del Ministero dell’Interno in base ai soggetti interessati.
Non è previsto un click day: le domande possono essere presentate dal 1 giugno al 15 luglio.
I settori interessati:
- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
Le procedure
1. Presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione istituito nelle Prefetture: riguarda i datori di lavoro operanti nei settori indicati che presentano istanza in favore di cittadini extracomunitari. La circolare del dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione 30 maggio 2020 fornisce le indicazioni operative.
I datori di lavoro devono essere cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o stranieri titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Devono possedere, per i settori produttivi agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse, un reddito imponibile minimo non inferiore a 30.000 euro. Per i settori del lavoro domestico o di assistenza alla persona, il reddito deve essere non inferiore a 20.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, e non inferiore a 27.000 euro, in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi.
I cittadini stranieri devono essere stati foto segnalati prima dell’8 marzo 2020, ovvero devono aver soggiornato in Italia prima di quella data, come risulta dalla dichiarazione di presenza o da documentazioni di data certa proveniente da organismi pubblici o privati che, istituzionalmente o per delega, svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico (es. cartelle cliniche, certificazioni rilasciate da aziende sanitarie pubbliche, tessere di trasporto nominative etc..).
Le istanze sono presentate esclusivamente con modalità informatiche dal 1 giugno al 15 luglio 2020 dalle ore 7:00 alle 22:00 sull’applicativo accessibile all’indirizzo, https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/ utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.
È disponibile un tutorial che guiderà gli utenti alla compilazione delle istanze.
Successivamente all’invio della domanda sarà generata sul portale dedicato, area personale, la ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione da consegnare in copia al lavoratore. Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 500,00 per ciascun lavoratore, utilizzando il modello F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Lo Sportello unico per l'immigrazione, dopo aver verificato l'istanza e acquisiti i pareri favorevoli della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, convocherà le parti per l’esibizione della documentazione necessaria all’emersione e la stipula del contratto di soggiorno. Contestualmente, lo Sportello provvederà all’invio della comunicazione obbligatoria di assunzione e alla consegna al lavoratore del modello per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che dovrà essere poi inviato alla Questura tramite gli uffici postali.
I datori di lavoro potranno avvalersi, per la compilazione e l’inoltro delle domande, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e dei patronati che vorranno fornire assistenza, a titolo gratuito, sulla base dei protocolli d’intesa già sottoscritti.
Al fine di fornire chiarimenti sulle procedure e in risposta ai quesiti più ricorrenti sono, inoltre, in corso di predisposizione le frequency ask questions (FAQ).
2. Presso le Questure: gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori indicati, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza. Le indicazioni operative sono contenute nella circolare del dipartimento della Pubblica sicurezza 30 maggio 2020.
Gli stranieri potranno presentare la domanda di permesso di soggiorno presso i 5.700 uffici Postali dedicati (sportello amico), inoltrando l’apposito modulo di richiesta compilato e sottoscritto dall’interessato. L’onere del servizio è fissato a 30€.
Prima della presentazione della domanda il richiedente dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a € 130,00 a copertura degli oneri per la procedura, utilizzando il modello F24 (RECT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.
Occorre:
- essere in possesso di un passaporto o di altro documento equipollente ovvero di un’attestazione di identità rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica del proprio Paese di origine;
- essere presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020;
- comprovare di aver svolto attività di lavoro nei settori indicati con documentazione da esibire all’atto della presentazione dell’istanza.
In considerazione dell’attuale fase di emergenza sanitaria derivata dalla diffusione del contagio da Covid-19, per i primi 8 giorni lavorativi, gli accessi agli uffici postali “sportello amico” per le richieste di permesso di soggiorno sarà possibile rispettando una ripartizione per cognome.
Successivamente al 10 giugno il servizio sarà erogato senza alcuna ripartizione alfabetica.
Alla consegna del modulo di richiesta del permesso di soggiorno presso lo sportello di Poste
Italiane, allo straniero è rilasciata una ricevuta contenente specifiche di sicurezza che gli consentirà di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere attività lavorativa nei citati settori di attività.
Contestualmente lo straniero verrà convocato presso la Questura per l’esame della sua richiesta ed il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo. Il titolo di soggiorno potrà essere convertito in permesso per motivi di lavoro qualora lo straniero, nel termine di sei mesi, abbia ottenuto un contratto di lavoro nei settori produttivi interessati.
Documentazione
Datore di lavoro:
- copia del documento di identità o riconoscimento
- copia del codice fiscale
- eventuale data in cui occupava irregolarmente, alle proprie dipendenze, il cittadino straniero avanti indicato e continua ad occuparlo alla data di presentazione della presente domanda
- se persona fisica/titolare
- Cognome
- Nome
- Nato il
- Sesso
- Stato di nascita
- Provincia di nascita
- Città di nascita
- Luogo di nascita estero
- Codice fiscale
- Provincia di residenza
- Residente in
- Via
- Numero civico
- CAP
- Cittadinanza (Stato)
- Se cittadino della U.E. attestato di iscrizione anagrafica (D.Lgs. n.30/2007)
- Documento di identità
- Tipo del documento
- Data di rilascio
- Numero del documento
- Rilasciato da
- Data di scadenza
- Se cittadino straniero:
- Titolare di
- Scadenza del titolo di soggiorno posseduto
- Numero del permesso posseduto
- Per motivi di
- Tipo richiesta (se per rilascio o rinnovo)
- Data richiesta
- se persona giuridica:
- Copia della visura CCIAA
- Denominazione sociale
- Codice fiscale
- P.I.
- Matricola INPS
- Iscritta ad INAIL
- Codice INAIL
- Codice controllo INAIL
- Voce Tariffa
- iscr.C.C.I.A.A. di prov
- n.iscr.C.C.I.A.A.
- iscr. in data
- Indirizzo della sede
- n. civico
- Provincia
- Comune
- CAP
- Recapiti dove il datore di lavoro intende ricevere eventuali comunicazioni
- Indirizzo
- n. civico
- Provincia
- Comune
- CAP
- Telefono/Tel. Cellulare
- Email/PEC
Lavoratore
- Copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale (se rilasciato)
- Dati anagrafici
- Cognome
- Nome
- Nato il
- Sesso
- Stato di nascita
- Provincia di nascita
- Citta di nascita
- Luogo di nascita estero
- Codice fiscale (se già in possesso del lavoratore)
- Stato civile
- Recapiti dove il lavoratore intende ricevere eventuali comunicazioni
- Indirizzo
- n. civico
- Provincia
- Comune
- CAP
- Telefono/Tel.Cellulare
- E-Mail
Proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- Convivenza?
- Livello-categoria
- Tipologia contratto
- Mesi di lavoro
- Orario lavoro settimanale
- Dati della persona assistita ove presente
- Nome
- Cognome
- Luogo di nascita
- Nato il
Dichiarazione che la persona assistita è affetta da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza e si impegna a produrre certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N.N. rilasciato in data sotto indicata che ne attesta la limitazione dell’autosufficienza
- Località di impiego del lavoratore
- Provincia
- Comune
- Indirizzo
- n civico
- CAP
- Sistemazione alloggiativa del lavoratore
- Provincia
- Comune
- Indirizzo
- n civico
- CAP
- In locazione a carico del datore
- Decurtazione dallo stipendio
- Per importo di €
di occupare alla data della richiesta:
- N° Dipendenti
- attesta il possesso di un reddito imponibile annuo risultante dall'ultima dichiarazione redditi non inferiore a €
Il reddito proveniente da titolare di reddito agricolo, risultante anche da dichiarazione IVA, Irap, da contributi comunitari eventualmente ricevuti, deve essere documentato dagli organismi erogatori; nell'ipotesi di possesso di reddito esente, la capacità economica potrà essere desunta dalle attestazioni rilasciate dagli enti erogatori.
Estremi della marca da bollo telematica e data pagamento
Copia del modello F24