Associazione Consumatori

Movimento Nazionale Consumatori FEDER.CASA

La FEDER.CASA è lieta di annunciare la nascita della sua Associazione dei Consumatori denominata "Movimento Nazionale Consumatori FEDER.CASA".

 I Servizi del Movimento

Movimento Nazionale Consumatori

. SOS contratti commerciali: consulenza legale in materia contrattuale in caso di contratti utenze telefoniche, gas e elettriche. Predisposizione di una prima lettera di tutela e tentativo di conciliazione paritetica; 

.  SOS banche e finanziarie: consulenza contabile e legale con pre analisi del contratto bancario, del mutuo o del prestito finanziario, per eventuale usura o anatocismo. Predisposizione di una prima lettera di tutela legale in sede stragiudiziale con tentativo di transazione; 

.  SOS cartelle esattoriali: pre analisi, consulenza ed assistenza legale per la verifica delle cartelle esattoriali, predisposizione di ricorso nella esclusiva sede dell'autotutela o al garante del contribuente; 

.  SOS bollette: consulenza ed assistenza legale per reclami e ricorsi, nei confronti dei gestori di servizi e forniture di energia elettrica, gas, acqua, telefonia fissa e mobile, abbonamenti tv digitali e satellitari. Predisposizione e gestione dei ricorsi presso le Camere di Conciliazione CORECOM ed ACQUIRENTE UNICO.

EDUCAZIONE FINANZIARIA

ha un intento principale: quello di rendere gli investitori consapevoli e, quindi, evitare brutte sorprese.

 

   MOVIMENTO NAZIONALE CONSUMATORI 

Diventa anche Tu un socio M.N.C.FEDER.CASA.

Subito per te e la tua famiglia, il servizio gratuito SOS FEDER.CASA con l’esperto del Movimento Consumatori che sarà al tuo fianco per consigliarti, aiutarti e difenderti in materia di : 

   BOLLETTE luce, acqua gas, telefono, adsl e pay tv;

   BANCHE E FINANZIARIE  Sos Debito -  Sos Credito

    CARTELLE ESATTORIALI

   CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI

 INSIEME PER DIFENDERE I NOSTRI DIRITTI.

Per entrare nella nostra grande Famiglia FEDER.CASA, basta sottoscrivere la Tessera Annuale e versare Il contributo associativo di soli € 10 che ti darà diritto

  • AL SERVIZIO GRATUITO “SOS FAMIGLIA”
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PRIMA CAMPAGNA NAZIONALE

DI CITTADINANZA ATTIVA

Promossa da

Movimento Nazionale Consumatori FEDER.CASA

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INFORMAZIONE SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

La disciplina dell’informazione commerciale dei prodotti alimentari, è stata di recente riformata con il Reg. (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, entrato in vigore il 13 dicembre 2014. Il Regolamento in parola, “Food Information to Consumer”, fissa le nuove disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti a cui tutti i paesi ricadenti nell’Unione Europea, tra cui l’Italia, devono attenersi. Con esso sono modificati diversi regolamenti precedenti (Re. CE 1924 e 1925/2006 relativi alle informazioni nutrizionali e sulla salute) e vengono sostituite le disposizioni dettate dalla direttiva 2000/13/CE.

Il testo, pur non modificando integralmente la pregressa disciplina, presenta rilevanti novità e assume un ruolo di riferimento per quello che riguarda una più trasparente comunicazione fra produttori e consumatori, ed è stato inoltre concepito con l’intento di riscrivere in modo più sistematico l’insieme delle regole che si occupano del confezionamento dei prodotti alimentari destinati alla vendita.

La sua stesura prende le mosse da una proposta della Commissione Europea risalente al 2008, che recepiva una serie di sollecitazioni espresse negli anni da tutti gli interessati alla questione tra cui Associazioni dei Consumatori, Agricoltori, Industria agro-alimentare, Consumatori, Distribuzione alimentare, Stati membri ecc., ascrivibili alla necessita di semplificare ed armonizzare la normativa che disciplina la presentazione dei prodotti alimentari, improntata nell’assicurare certezza del diritto oltre che a rappresentare le istanze delle parti in causa.

Invero, sono state racchiuse in un unico contenitore normativo le regole sulla descrizione e promozione dei prodotti alimentari, ivi comprese quelle relative all’etichettatura nutrizionale e sull’informazione circa la presenza di allergeni, contemperando le esigenze relative alla libera circolazione delle merci alimentari nel mercato europeo con quelle di salvaguardare una protezione della salute e degli interessi dei consumatori.

Per poter inoltre rispondere alla necessità di certezza del diritto ossia di garantire una armonica e uniforme disposizione della normativa nel mercato unico, il legislatore europeo ha optato per l’adozione del regolamento in luogo di altri strumenti, che con la sua efficacia in modo diretto e contestuale viene così scongiurata una disarmonica applicazione della stessa negli stati membri.

In Italia, sino all’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1169/2011, l’informazione commerciale in generale dei prodotti alimentari è stata disciplinata dal c.d. decreto etichettatura, il D. Lgs n. 109/92, più volte oggetto di riforma ed oggi parzialmente abrogata dal regolamento in parola, cosi come chiarito dalla provvidenziale circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2015 che ha risolto le prime incertezze applicative della nuova normativa europea.

Ed invero, in mancanza di una disciplina che punisce coloro i quali violano le nuove norme sulla presentazione al consumatore dei prodotti alimentari, di cui al citato Reg. (UE) n. 1169/2011, si osserva l’impianto sanzionatorio disposto dell’art. 18 del D. Lgs. n. 109/92. La circolare ministeriale dispone che la prefata norma (art. 18 del D. Lgs n. 109/92) resta tuttora in vigore e che sarà abrogata solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante uno specifico quadro sanzionatorio delle disposizione del Reg. (UE) n. 1169/2011.

Le innovazioni più significative riguardano l’obbligo di fornire al consumatore un’etichettatura più trasparente contenente le informazioni relative ai limiti in percentuale di grasso e di tessuto connettivo per le carni macinate (già a decorrere dal 1 gennaio 2014); l’esatta denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti, le condizioni di conservazione e/o d’impiego, la quantità e durata di conservazione dell’alimento, il metodo di produzione, l’origine, la natura a riguardo degli olii e grassi vegetali, la eventuale presenza di allergeni (in vigore dal 14 dicembre 2014).

Mentre per l’obbligatorietà relativa alle indicazioni nutrizionali bisognerà attendere il prossimo 13 dicembre 2016, fatta salva la scelta dell’operatore del settore alimentare che su base facoltativa vorrà adottarle anche prima della data fissata dalla legge, a condizione che la tabella sia conforme alle disposizioni del nuovo regolamento.

Il campo di applicazione della normativa riguarda tutti gli alimenti forniti al consumatore finale, ivi compresi quelli forniti alle collettività e dagli esercizi che somministrano alimenti come mense aziendali, ospedaliere, scolastiche, trattorie, ristoranti ecc..

Le informazioni da dare riguardano anche l’eventuale presenza di allergeni nei prodotti alimentari, che devono essere facilmente visibili e leggibili in etichetta. La denominazione della sostanza o prodotto allergenico deve essere descritta in modo tale da distinguersi dagli altri ingredienti elencati (mediante carattere, colore, stile, dimensioni); l’allergene deve essere indicato e ripetuto in ogni ingrediente e/o coadiuvante che compone il prodotto finito.

Il legislatore europeo ha licenziato la normativa in parola come uno strumento atto a rappresentare un elevato livello di protezione per il consumatore, in materia di informazioni sugli alimenti, che garantisce un buon funzionamento del mercato interno.

 

 

 

Anatocismo e usura

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M.N.C. FEDER.CASA

 

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VALUTAZIONE DEI DANNI PATRIMONIALI - ASSISTENZA MEDICO LEGALE

INTERVENTO DELLE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE ( INAIL / INPS)

CON LA NOSTRA STRUTTURA INTERVENIAMO IN TUTTA ITALIA ENTRO 24 ORE, GARANTENDO PRONTA ASSISTENZA LEGALE E MEDICO-LEGALE

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Educazione Finanziaria


Dal 1/11/2007 tutti gli intermediari finanziari che operano nei servizi di investimento si sono adeguati nel far compilare un questionario ai propri clienti secondo una direttiva europea: la MiFID (Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari).


La MiFID è una direttiva comunitaria che disciplina alcune normative in materia di mercati degli strumenti finanziari allo scopo di creare un mercato finanziario europeo più competitivo ed integrato possibile.


Le norme descritte in questa direttiva MiFID rappresentano una decisa innovazione per alcuni Paesi dell’Unione Europea, ma soprattutto per il nostro Paese. Infatti essa si ispira ai mercati finanziari del nord Europa, e in particolare a quello inglese: paesi nei quali la figura dell’investitore ha particolare rilevanza ( non come in Italia ). Una delle conseguenze di questo particolare approccio è il riconoscimento del servizio, in passato trascurato, della consulenza in materia di investimenti. 

L’esistenza di un mercato finanziario maturo, complesso sia nei prodotti offerti sia nelle modalità di funzionamento, ha imposto il riconoscimento della figura professionale del consulente finanziario; il comune investitore difficilmente è in grado di valutare e studiare questo mercato, se non viene affiancato da una persona davvero competente.

 


La MiFID ha un intento principale: quello di rendere gli investitori consapevoli. Di conseguenza, impone agli intermediari (banche, S.I.M., S.G.R., ecc.) di fornire informazioni chiare e trasparenti riguardo alcuni punti:

•    costi dei servizi offerti;
•    caratteristiche relative agli strumenti finanziari proposti;
•    come vengono custoditi i prodotti/servizi finanziari offerti;
•    come verranno eseguiti gli ordini dei clienti;
•    quali sono i conflitti di interesse che possono sussistere tra l’intermediario ed il cliente e come vengono gestiti.

La MiFID concerne solo alcuni prodotti finanziari: quote di fondi di investimento, azioni, obbligazioni e derivati. Non regola quindi prestiti o depositi, e neanche prodotti di tipo assicurativo. L’obiettivo della direttiva è quello di armonizzare la tutela degli investitori. La MiFID si basa sul seguente principio fondamentale: se un investitore ha conoscenze ed esperienze finanziarie limitate, l'intermediario al quale si rivolge deve offrirgli la massima protezione.


La MIFID stabilisce 3 principi che regolano l’operato degli intermediari che svolgono attività di investimento:


•    l'’intermediario deve agire in modo equo, onesto e più professionale possibile;
•    l'intermediario deve fornire agli investitori informazioni chiare e corrette. Non possono essere fornite informazioni fuorvianti, parziali o ingannevoli;
•    l'intermediario deve tenere conto della situazione individuale del singolo cliente.

 

Prima dell'investimento l'intermediario definisce la tipologia del cliente che ha di fronte.

 Si definiscono due tipi di cliente:

•    al dettaglio (cliente retail);
•    professionale.

I tipi di servizi offerti sono:

•    consulenza su investimenti;
•    compravendita strumenti finanziari;
•    gestione degli investimenti scelti. 

L'intermediario deve fornire informazioni che permettano al proprio cliente di prendere decisioni consapevoli: quindi deve fornire informazioni sui servizi e sui prodotti, nonché sui costi e sugli oneri relativi al contratto proposto al cliente.

 

L'ordine di acquisto o di vendita deve essere gestito prontamente ed eseguito nelle migliori condizioni possibili per il cliente. L'intermediario è inoltre tenuto, una volta che il cliente ha scelto di investire, ad inviargli i rendiconti periodici sugli investimenti.  

Il cliente al dettaglio riceve un livello massimo di protezione e di tutela, il cliente professionale è lasciato più libero, ma si assume la responsabilità sulle scelte effettuate.

 

Vengono considerati clienti professionali le banche, i governi, i fondi pensionistici, le grandi società e solo alcune persone fisiche.

 

La MiFID richiede una “valutazione di adeguatezza”: a tal fine l'intermediario pone delle specifiche domande al proprio cliente, contenute in un apposito questionario, per comprendere a pieno la tipologia di investimento più adatta alle caratteristiche del cliente stesso.

Nell'ambito della valutazione di adeguatezza vengono poste domande riguardanti:

•    gli obiettivi dell'investimento;
•    la situazione reale del patrimonio del cliente;
•    la conoscenza specifica e l'esperienza in prodotti finanziari del cliente.


Obiettivi dell'investimento

Attraverso alcune domande l'intermediario riesce a comprendere il periodo temporale in cui il cliente intende conservare un determinato investimento, la propensione al rischio e la motivazione che porta il cliente ad investire: cioè se investe per il rendimento o per la crescita del capitale, se vuole preservare il proprio capitale ed evitare qualsiasi perdita o se accetta un livello di rischio più elevato.

 

 Situazione finanziaria

Domande che riguardano il reddito annuo netto, quale è la fonte primaria di reddito, il patrimonio posseduto, le proprietà immobiliari, se ci sono debiti o impegni finanziari di altro genere e la loro durata.

 

 Conoscenza ed esperienza finanziaria

 L'intermediario chiederà ai propri clienti la conoscenza e l’esperienza maturata in campo finanziario in precedenza. Quali sono i servizi e i prodotti con il quale il cliente ha dimestichezza, la natura degli investimenti, il loro volume e la frequenza delle operazioni effettuate in passato, ma anche il livello di istruzione e la professione del cliente.

 VEDIAMO UN ESEMPIO DEL QUESTIONARIO MiFID E DELLE DOMANDE CHE LO COMPONGONO:
 

•    Età;
•    Professione;
•    Livello di istruzione;
•    Lei è aggiornato suo mercati finanziari?
•    Con quale frequenza opera sul dossier titoli?
•    In quale tipologia di prodotti di tipo finanziario investe o ha investito in passato?
•    Quali tipologia di servizi finanziari conosce?
•    Quali tipologia di prodotti finanziari conosce?
•    Qual è la sua fonte di reddito?
•    Qual è la sua capacità reddituale annua netta?
•    Qual è la sua consistenza patrimoniale in termini di immobili, liquidità e prodotti finanziari?
•    Quanto riesce a risparmiare del suo reddito annuo netto?
•    Quale percentuale investe dei suoi risparmi in prodotti finanziari?
•    A quanto ammontano i suoi investimenti in beni immobili?
•    Qual è l'obiettivo dei suoi investimenti?
•    Qual è il periodo di tempo per il quale desidera conservare l'investimento?
•    Qual è la sua reazione ai movimenti negativi di mercato?
 

 Oltre alla valutazione di adeguatezza, vi è anche la valutazione di appropriatezza, cioè laddove il cliente vuole acquistare o vendere un investimento senza ricevere consulenza e consigli di investimento, viene effettuato questo test di appropriatezza.

 

 Questo test in particolare protegge colore che potrebbero non comprendere fino in fondo o non essere consapevoli delle implicazioni derivanti dalle propri scelte di investimento e dei livelli di rischio derivanti da una determinata operazione finanziaria.